Art. 07 - Decadenza degli Associati
L"associato cessa di essere tale per decesso, dimissioni volontarie (da manifestarsi per iscritto al Consiglio Direttivo prima dei 3 mesi antecedenti alla naturale scadenza dell"anno sociale), mancato versamento della quota associativa protrattosi per oltre un mese dalla data di scadenza, comportamento contrastante con gli scopi stabiliti dal presente statuto o eventuali regolamenti, per danni morali e/o materiali arrecati all"associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in contrasto con gli interessi o gli obiettivi dell"associazione. L"associato può altresì essere espulso con decisione motivata del consiglio direttivo. L"espulsione viene deliberata per giusta causa, verso la quale è ammesso ricorso all"assemblea dei soci. L"associato espulso non può essere riammesso prima di cinque anni dalla data di espulsione.


