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Art. 09 - Assemblea

L"assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell"associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e/o straordinarie. L"assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo, è presieduta dal presidente o, in caso di assenza, dal vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l"assemblea nomina un presidente il quale nomina un segretario con il compito di accertare la regolarità della convocazione e costituzione, e redigere il verbale. L"assemblea straordinaria è convocata dalla metà dei componenti del consiglio direttivo o da un quinto dei soci aventi diritto al voto. L"assemblea deve essere convocata non prima di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione nella apposita bacheca della sede e/o nel sito internet dell"associazione; l"avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l"orario della prima convocazione, nonché il giorno, il luogo e l"orario della seconda convocazione (se prevista) e l"ordine del giorno. L"assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l"anno per l"approvazione del bilancio di previsione per l"anno successivo, per la relazione delle attività e il rendiconto consuntivo dell"anno precedente. In prima convocazione l"assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione con qualsiasi numero di associati aventi diritto al voto presenti. Possono prendere parte all"assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato può essere portatore di una sola delega. Le deliberazioni dell"assemblea sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti, fatta eccezione per le modifiche dello statuto per le quali è necessaria la presenza di non meno di due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole dei due terzi degli associati aventi diritto al voto presenti. I compiti dell"assemblea sono;

  1. indicare al consiglio direttivo i criteri generali di gestione e amministrazione;
  2. eleggere i componenti del consiglio direttivo;
  3. approvare i bilanci di previsione e consuntivo;
  4. deliberare in merito alle richieste di modifica dello statuto;
  5. deliberare sullo scioglimento dell"associazione;
  6. nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell"associazione).

Nelle deliberazioni che riguardano l"approvazione del bilancio e/o la loro responsabilità, i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Le deliberazioni sono conservate a cura del presidente o del segretario e vengono esposte nella sede sociale e/o nel sito internet dell"associazione per la libera consultazione da parte degli associati.

 

 

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