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Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l"organo amministrativo dell"associazione, è eletto dall"assemblea degli associati ed è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono e vengono tempestivamente sostituiti qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito e il consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il presidente e il vicepresidente, il segretario e il tesoriere (le funzioni del segretario e del tesoriere possono comunque far capo a un unico soggetto). Possono ricoprire cariche sociali tutti i soci aventi diritto al voto in regola con il pagamento della quota associativa. Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre componenti, senza formalità, ma comunque con avviso spedito a mezzo raccomandata anche a mano; in questo ultimo caso la riunione non può avvenire prima di tre giorni. Alle riunioni del consiglio direttivo possono essere invitati associati e/o esperti con voto consultivo. Il consiglio direttivo;

  1. fissa le norme per il funzionamento dell"associazione;
  2. sottopone all"approvazione dell"assemblea il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo entro la fine del primo mese dall"inizio dell"anno sociale;
  3. decide il programma di lavoro sentito il parere dell"assemblea generale;
  4. autorizza le attività e gli importi di spesa;
  5. elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
  6. accoglie o respinge motivatamente le richieste di associazione;
  7. decide l"espulsione degli associati;
  8. ratifica i provvedimenti d"urgenza adottati dal presidente;
  9. assume obbligazioni e/o stipula contratti con il personale necessario e nei limiti delle disponibilità previste dal bilancio;
  10. redige i regolamenti interni ai quali tutti i soci si devono attenere;
  11. fissa le quote associative annuali e/o eventuali altri contributi;
  12. delibera sull"adesione e la partecipazione dell"associazione a enti e/o istituzioni pubbliche o private che interessano l"attività della stessa, designandone i rappresentanti da scegliersi tra gli associati;
  13. può delegare al presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, riservandosi le deliberazioni di straordinaria amministrazione;
  14. fissa le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta l"anno;
  15. convoca l"assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario e/o venga chiesta da almeno un quinto degli associati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e devono essere conservate a cura del presidente o del segretario e pubblicate nella sede dell"associazione e/o nel sito internet della stessa per la libera consultazione da parte degli associati. In caso di rinuncia di uno o più consiglieri, i rimanenti provvedono a convocare il consiglio direttivo per surrogare i mancanti che restano in carica fino alla naturale scadenza dei consiglieri sostituiti.

 

 

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