Art. 11 - Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell"associazione. Egli è responsabile dell"associazione di fronte a terzi e anche in sede di giudizio. Convoca e presiede l"assemblea, ne cura l"esecuzione e le relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell"associazione, verifica l"osservanza dello statuto e dei regolamenti. Al Presidente spetta l"ordinaria amministrazione dell"associazione sulla base delle deliberazioni del consiglio direttivo. Al Presidente spetta altresì il diritto di costituire obbligazioni o impegni in nome e per conto dell"associazione in casi di urgenza o dove non fosse possibile convocare il consiglio direttivo, che ratificano le decisioni alla prima riunione utile.


