Art. 15 - Rendiconto
Il rendiconto deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell"associazione, con separata indicazione dell"eventuale attività commerciale posta in essere accanto all"attività istituzionale. Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell"associazione, nel rispetto del principio di totale trasparenza e pubblicità nei confronti degli associati. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione degli associati nei modi e forme previste dal consiglio direttivo.


