Art. 17 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, dai contributi volontari degli associati o di enti e/o associazioni pubbliche o private, da lasciti o donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzative della stessa e dai contributi straordinari deliberati dall"assemblea degli associati in relazione a particolari contingenze o iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario. L"associazione non può dividere, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve, durante la vita della stessa, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge. L"associazione ha l"obbligo di impiegare gli utili per la realizzazione degli scopi istituzionali previsti nello statuto, e può decidere di conservare una parte degli utili come avanzo di gestione da utilizzare negli anni successivi. I contributi ordinari sono dovuti per l"intero anno d"iscrizione che decorre dalla data di versamento e ha termine in ogni caso il 31 del mese di dicembre dello stesso anno. Il socio che recede dall"associazione non può in nessun caso chiedere la restituzione dei versamenti effettuati.


