Art. 19 - Scioglimento
Lo scioglimento dell"associazione è deliberato dall"assemblea degli associati convocata in seduta straordinaria, con l"approvazione di almeno due terzi degli associati maggiorenni esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Anche la richiesta di assemblea straordinaria da parte degli associati convocata per lo scioglimento dell"associazione deve essere presentata da non meno di due terzi degli associati maggiorenni con diritto di voto. In caso di scioglimento, la delibera assembleare deve prevedere la nomina di un liquidatore con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi ad associazioni di beneficenza.


